- Permesso Distruzione di esplosivi (VE)
- Permesso Brillamenti di metallo (ME)
- Permesso Brillamenti di grosse trivellazioni (GR)
Descrittivo
Distruzione di esplosivi (VE)
Capitolo 5: Distruzione e smaltimento
Art. 107 Principio
- Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici divenuti inutilizzabili possono essere distrutti secondo le condizioni di cui all’articolo 108, rispettando tuttavia le regole dell’arte.
- Sono considerati inutilizzabili gli esplosivi e i pezzi pirotecnici le cui caratteristiche si sono modificate in seguito a effetti meccanici, all’umidità o a un deposito prolungato nonché quelli per i quali è scaduto il termine d’utilizzazione.
- Per quanto concerne i pezzi pirotecnici anche quelli che non si sono accesi sono considerati pezzi divenuti inutilizzabili.
Art. 108 Distruzione
- Piccole quantità di esplosivi, come qualche cartuccia di esplosivo o qualche detonatore, possono essere distrutte mediante brillamento dai titolari di un permesso di brillamento, anche se non vi figura un’esplicita abilitazione.
- La distruzione di quantità più grandi di esplosivi è considerata brillamento speciale e va effettuata secondo le istruzioni dell’INSAI.
- La distruzione di pezzi pirotecnici destinati a scopi professionali e di fuochi d’artificio della categoria IV può essere effettuata unicamente dal fabbricante o da esperti qualificati.
Il titolare di un permesso VE è in grado di distruggere senza pericolo esplosivi divenuti inutilizzabili.
Brillamenti di metallo (ME)
Il titolare di un permesso ME è in grado di effettuare a regola d'arte brillamenti di metalli (brillamenti di cavi metallici, di metallo profilato e di sezioni semplici di metallo).
Brillamenti di grosse trivellazioni (GR)
Il titolare di un permesso GR è in grado di effettuare a regola d'arte brillamenti di grosse trivellazioni (brillamenti in fori con una profondità superiore ai 12 metri e un diametro superiore ai 65 mm) a scopi di estrazione, ecc.
Condizioni d'ammissione
- è maggiorenne;
- è degno di fiducia, e che fornisce un attestato secondo l'articolo 55 capoverso 1 OEspl;
- ha pagato la tassa del corso nei termini previsti;
al momento dell'esame:
- ME: è in possesso di un permesso di brillamento B o C.
- VE: è in possesso di un permesso di brillamento A, B o C.
- GR: è in possesso del permesso di brillamento C.
Fornitori di formazione
Commissione d'esame:
Composizione:
- SSIC - Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
- ASB - Associazione Svizzera del Brillamento
- Associazione Svizzera per l’Istruzione ai Permessi d’Esplosivi
- SUVA
- SEFRI (autorità di vigilanza)
Corsi / Esami
Le date dei corsi e degli esami possono essere richieste presso le rispettive Commissioni di Circondario.