Descrittivo
Il titolare di un permesso A conosce tutti gli esplosivi e gli accessori necessari al brillamento e può pertanto eseguire in modo indipendente brillamenti semplici. Conformemente all'articolo 52 OEspl:
La menzione A abilita a eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con scarso rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni:
- per brillamento possono essere utilizzati al massimo 5 kg di materia esplosiva;
- in caso d'innesco pirotecnico, per brillamento è consentita al massimo una miccia di sicurezza.
Condizioni d'ammissione
Il regolamento di formazione e d'esame stabilisce quanto segue:
Art. 13 Ammissione
13.1 Ai corsi e agli esami è ammesso chi
- è maggiorenne;
- è degno di fiducia, e che fornisce un attestato secondo l'articolo 55 capoverso 1 OEspl;
- ha pagato la tassa del corso nei termini previsti.
Fornitori di formazione
Commissione d'esame:
Composizione:
- SSIC - Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
- ASB - Associazione Svizzera del Brillamento
- Associazione Svizzera per l’Istruzione ai Permessi d’Esplosivi
- SUVA
- SEFRI (autorità di vigilanza)
Corsi / Esami
Le date dei corsi e degli esami possono essere richieste presso le rispettive Commissioni di Circondario.