Descrittivo
Il permesso B include anche il permesso A. Conformemente all'articolo 52 OEspl:
La menzione B abilita a eseguire brillamenti ordinari con medio rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni:
- con fino a 25 kg di materia esplosiva per brillamento, in modo indipendente;
- con quantità superiori di materia esplosiva, secondo le necessarie istruzioni scritte (piano di brillamento ecc.) di una persona con menzione C e sotto la sua sorveglianza.
Condizioni d'ammissione
Il regolamento di formazione e d'esame stabilisce quanto segue:
Art. 13 Ammissione
13.1 Ai corsi e agli esami è ammesso chi
- è maggiorenne;
- è degno di fiducia, e che fornisce un attestato secondo l'articolo 55 capoverso 1 OEspl;
- ha pagato la tassa del corso nei termini previsti;
- può dimostrare di possedere un'adeguata esperienza o formazione:per il permesso B: una formazione o un'esperienza della durata di almeno un anno nel campo delle costruzioni, della selvicoltura o dell'agricoltura.
Su richiesta della Commissione di Circondario, la Commissione d'esame può concedere delle eccezioni per quanto riguarda la lettera d.
Fornitori di formazione
Commissione d'esame:
Composizione:
- SSIC - Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
- ASB - Associazione Svizzera del Brillamento
- Associazione Svizzera per l’Istruzione ai Permessi d’Esplosivi
- SUVA
- SEFRI (autorità di vigilanza)
Corsi / Esami
Le date dei corsi e degli esami possono essere richieste presso le rispettive Commissioni di Circondario.