Descrittivo
Il permesso LA riguarda un particolare tipo di brillamento. Il titolare di un permesso LA conosce tutti gli esplosivi e gli accessori necessari al brillamento ed è autorizzato a staccare valanghe in modo indipendente. Conformemente all'articolo 52 OEspl:
- La menzione per brillamenti speciali abilita all'esecuzione del corrispondente brillamento speciale. Fatto salvo il capoverso 5, l'abilitazione presume una menzione A, B, o C che fa stato per quanto riguarda il rischio di danni ammesso.
- L'abilitazione ai brillamenti per staccare valanghe non presume alcun'altra menzione.
Condizioni d'ammissione
Il regolamento di formazione e d'esame stabilisce quanto segue:
Art. 13 Ammissione
13.1 Ai corsi e agli esami è ammesso chi
- è maggiorenne;
- è degno di fiducia, e che fornisce un attestato secondo l'articolo 55 capoverso 1 OEspl;
- soddisfa le condizioni di salute richieste per il brillamento di valanghe secondo l'allegato 1 della Direttiva LA;
- ha pagato la tassa del corso nei termini previsti;
- ha svolto con successo il corso centrale B tenuto dalle Funivie svizzere.
Fornitori di formazione
Commissione d'esame:
Composizione:
- Funivie svizzere (FUS)
- SUVA
- SEFRI (autorità di vigilanza)
Corsi e esami
Le date dei corsi e degli esami possono essere richieste presso il Segretario delle Funivie svizzere.