Titolari di permessi
Art. 57 OEspl - Consegna del permesso
- Chi supera l'esame riceve un certificato e il permesso.
- Il permesso è rilasciato dalla SEFRI. È firmato dal presidente di uno dei comitati che costituiscono la commissione d’esame e da un rappresentante della SEFRI.
- La SEFRI tiene un registro dei permessi rilasciati. Per adempiere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare on line il registro dei permessi:
a) Ufficio centrale Esplosivi;
b) Organi specializzati dei Cantoni.
Consegna di un nuovo permesso
- Il vostro permesso di brillamento e / o di utilizzazione non è più stato trovato o vi è stato rubato?
- I vostri dati personali nel permesso di brillamento e / o di utilizzazione sono cambiati?
- Desiderate scambiare immediatamente il vostro permesso di brillamento e / o di utilizzazione attuale in formato cartaceo con il nuovo formato di carta di credito?
Potete comodamente inviare la vostra richiesta online sul portale pubblico per permessi di brillamento e di utilizzazione.
Equivalenze (riconoscimento di altri permessi)
Art. 59 OEspl - Riconoscimento di altri permessi
La Commissione d’esame decide nel singolo caso:
- in quale misura i permessi non contemplati nella presente ordinanza sono riconosciuti;
- se il titolare di un tale permesso deve sottoporsi a un esame complementare.
La SEFRI emana direttive sul riconoscimento di altri permessi.
La domanda di riconoscimento va presentata alla SEFRI.
Per ulteriori dettagli sulla procedura da seguire vi invitiamo a consultare le direttive.
Elenco delle equivalenze
La SEFRI esercita il controllo e compila un elenco delle equivalenze stabilite dalle Commissioni d'esame.
Tale elenco è messo a disposizione di tutte le Commissioni d'esame.
Informazioni e consulenza
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni relative all'applicazione della LEspl e alla formazione.