Archivio: Il mandato di prestazioni conferito dal Consiglio federale al settore dei PF

Conformemente all'articolo 33 capoversi 2 e 3 della legge sui PF, il mandato di prestazioni determina le priorità e gli obiettivi del settore dei PF per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e le prestazioni durante il periodo del mandato. Esso tiene conto della politica scientifica generale della Confederazione e degli obiettivi strategici del settore dei PF. In quanto a tempi e contenuti, il mandato di prestazioni è adeguato al limite di spesa della Confederazione. Le basi legali del mandato di prestazioni sono la legge sui PF (art. 33, 33a, 34, 34a e 34b) e l'ordinanza sul settore dei PF (art. 10 a 14).

Il mandato di prestazioni è uno strumento di gestione fondato sui seguenti principi:

  • obblighi reciproci su quattro anni, in base ai quali le parti si adoperano per armonizzare i mezzi con le prestazioni e gli obiettivi prefissati;
  • obblighi per quanto possibile quantificabili miranti all'essenziale (indicatori sintetici); il raggiungimento degli obiettivi è oggetto di una valutazione periodica;
  • obblighi che si ripercuotono ogni anno nel budget e che sono verificati nei rendiconti annuali.

Preparazione e attuazione del mandato di prestazioni

  • Elaborazione del mandato di prestazioni
    Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR, rappresentato dal Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, elabora il mandato di prestazioni d'intesa con il presidente del Consiglio dei PF. Il Consiglio dei PF esprime il proprio parere in merito dopo aver sentito i PF e gli istituti di ricerca.
  • Adozione da parte del Consiglio federale
    Il Consiglio federale adotta il mandato di prestazioni e lo sottopone per approvazione alle Camere federali.
  • Approvazione da parte delle Camere federali
    Le Camere federali approvano il mandato di prestazioni per il settore dei PF.
  • Attuazione e ripartizione dei mezzi finanziari
    Sulla base del mandato di prestazioni e del limite di spesa, il Consiglio dei PF stipula con i due PF e gli istituti di ricerca accordi quadriennali sugli obiettivi e ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione per l'intero periodo, tenendo conto della propria pianificazione strategica e dei piani di sviluppo approvati e presentati dai PF e dagli istituti di ricerca.
  • Rendiconto (rapporto finale e rendiconto annuale)
    Alla fine del periodo considerato dal mandato di prestazioni, il Consiglio dei PF redige un rapporto sulla realizzazione del mandato all'attenzione del Consiglio federale. Il rapporto è sottoposto per approvazione all'Assemblea federale. Nel rendiconto annuale il Consiglio dei PF informa inoltre il Governo sul grado di realizzazione del mandato. Il Consiglio federale ne riferisce all'Assemblea federale.
  • Valutazione e misure (valutazione e rapporto intermedio)
    Basandosi sulle valutazioni e sui rendiconti annuali, a metà del periodo considerato dal mandato il DEFR (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI) stila un bilancio generale intermedio. A tal fine, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI commissiona una valutazione a un gruppo di periti esterni indipendenti.

Unitamente alla proposta per il nuovo mandato di prestazioni, il DEFR presenta all'Assemblea federale un rapporto intermedio sulla realizzazione degli obiettivi di cui dovrà essere tenuto conto in fase di elaborazione del mandato di prestazioni per il periodo successivo.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/hs/hochschulen/der-eth-bereich/leistungsauftrag-des-bundesrates-an-den-eth-bereich.html