Per determinare i sussidi fissi, l’articolo 13 rinvia all’ordinanza emanata dal Consiglio delle scuole universitarie. Secondo tale ordinanza e al fine di tenere conto delle prestazioni fornite dagli istituti, il Consiglio delle scuole universitarie ha previsto che i sussidi fissi siano composti da un importo di base e di una parte variabile.
L’importo di base resta costante per tutta la durata della convenzione sulle prestazioni (di norma, un periodo di quattro anni) e corrisponde al 70 per cento dell’importo massimo di ciascun periodo di finanziamento. L’importo massimo dipende, tra l’altro, dall’aumento e dall’evoluzione del limite di spesa complessivo per i sussidi di base alle università e agli altri istituti accademici. Esso garantisce quindi la dovuta sicurezza del finanziamento e della pianificazione. L’importo variabile è calcolato e adattato annualmente in funzione delle prestazioni dell’istituto.
Nell’ambito dei principi relativi alla concessione di sussidi fissi, il Consiglio delle scuole universitarie ha deciso di prendere come riferimento i criteri di calcolo di cui all’articolo 51 LPSU:
- il numero di studenti;
- il numero di diplomi;
- la durata media degli studi;
- il rapporto numerico tra professori e studenti;
- la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio;
- la qualità della formazione;
- le prestazioni nel campo della ricerca;
- l’acquisizione di fondi di terzi, in particolare del FNS, dei programmi di ricerca dell’UE, di Innosuisse, nonché di altre fonti pubbliche e private;
- la quota di studenti stranieri.
Per quanto riguarda il sussidio mediante contributi fissi, il Consiglio delle scuole universitarie ha giudicato indicatori pertinenti: il numero di diplomi, la durata media degli studi e la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio. Il numero di studenti compresi in una durata regolamentare degli studi precedentemente definita sono poi ponderati secondo la loro appartenenza a determinati gruppi di settori di studio o di costi.
Il Consiglio delle scuole universitarie ha altresì constatato che le attività di ricerca di questi istituti sono spesso di modesta intensità e che un calcolo basato su un numero globale esiguo di progetti comporterebbe fluttuazioni troppo accentuate da un anno all’altro. Tenendo conto delle disparità tra gli istituti, il Consiglio delle scuole universitarie ha optato, in sede di adozione dell’ordinanza, per un modello adattato al profilo di ciascun istituto.