La Confederazione e i Cantoni disciplinano e finanziano il settore ERI in funzione delle rispettive competenze e responsabilità, definite nella Costituzione federale, collaborando strettamente laddove necessario.
In tutti i livelli del sistema ERI si applicano tre principi fondamentali: sussidiarietà, autonomia e collaborazione federalistica. Ciò significa che la Confederazione si assume i compiti che superano le capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. In particolare, detiene la competenza normativa nel settore della formazione professionale, la funzione di ente responsabile per il settore dei PF e il ruolo preminente nella promozione della formazione e della ricerca e nella cooperazione internazionale in ambito ERI.