Costi di riferimento

Le disposizioni della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) prevedono tre tipi di sussidi federali per le università cantonali e per le scuole universitarie professionali: sussidi di base, sussidi per gli investimenti edilizi e per le spese locative e sussidi vincolati a progetti. I costi di riferimento determinati da Confederazione e Cantoni (art. 44 LPSU) costituiscono una base sicura e trasparente per il finanziamento di base delle scuole universitarie e sono calcolati secondo principi unitari e orientati alle prestazioni.

1. Costi di riferimento secondo la LPSU

Tramite la pianificazione finanziaria la Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l’ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità (art. 41 LPSU). I costi di riferimento, ossia le spese per studente necessarie per garantire un insegnamento di elevata qualità (art. 44 cpv. 1), ricoprono un ruolo centrale.

I costi di riferimento per settore di studio e per studente vengono definiti dall’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU), mentre l’importo globale di tali costi per le università cantonali e per le scuole universitarie professionali (SUP) è stabilito dal Consiglio delle scuole universitarie della CSSU. La CSSU ha disciplinato i dettagli di questo processo nell’ordinanza CSSU sui costi di riferimento, entrata in vigore il 1° luglio 2019 e applicata per la prima volta per il Messaggio ERI 2021-2024.

2. Costi di riferimento per studente

2.1 Introduzione

I sussidi di base della Confederazione alle università cantonali e alle SUP previsti dalla LPSU si basano sul concetto dei costi di riferimento per settore di studio e per studente. I costi di riferimento sono costituiti dai costi medi dell’insegnamento sommati a una quota dei costi della ricerca necessaria per garantire un insegnamento di elevata qualità (art. 44 LPSU). I costi di riferimento per settore di studio e per studente determinano la ponderazione degli studenti inclusi nel modello di distribuzione dei sussidi di base, e servono come base per calcolare l’importo globale dei costi di riferimento. La CSSU ha disciplinato i dettagli nella sua ordinanza sui costi di riferimento.

2.2 Definizione dei settori di studio

L’Assemblea plenaria della CSSU stabilisce i gruppi di settore di studio per le università cantonali e le SUP (art. 11 cpv. 2 lett. b in disposto congiunto con l’art. 51 cpv. 5 lett. a LPSU), basandosi sulla nomenclatura del sistema d’informazione universitario svizzero (SIUS) dell’Ufficio federale di statistica (UST). Lo scopo dei cataloghi degli indirizzi del SIUS per le università cantonali e le SUP è quello di classificare in un sistema uniforme i cicli di studio e le aree disciplinari delle scuole universitarie in Svizzera. Per quanto riguarda le università cantonali i cicli di studio sono raggruppati in circa 80 indirizzi di studio e 19 settori di studio; per quanto riguarda le SUP (incluse le alte scuole pedagogiche), i cicli di studio sono raggruppati in circa 100 indirizzi di studio e 13 settori di studio (inclusi sport e formazione degli insegnanti).

Nelle università cantonali i 19 settori di studio sono attualmente classificati in 3 gruppi di settori di studio:

  • Gruppo di settore di studio I:    Scienze umane e sociali
  • Gruppo di settore di studio II:   Scienze naturali e tecnica
  • Gruppo di settore di studio III:  Medicina

Nelle SUP gli 11 settori di studio che possono ricevere sovvenzioni sono attualmente classificati in 8 gruppi di settori di studio:

  • Gruppo di settore di studio I:    Economia e servizi
  • Gruppo di settore di studio II:   Lavoro sociale / Psicologia applicata / Linguistica applicata
  • Gruppo di settore di studio III:  Sanità
  • Gruppo di settore di studio IV:  Architettura, edilizia e progettazione
  • Gruppo di settore di studio V:   Design
  • Gruppo di settore di studio VI:   Tecnica e tecnologia dell'informazione
  • Gruppo di settore di studio VII:  Musica, teatro e altre arti
  • Gruppo di settore di studio VIII: Agricoltura ed economia forestale / Chimica e scienze della vita

2.3 Calcolo dei costi di riferimento per gruppo di settore di studio e per studente

Per determinare i costi di riferimento ci si basa sui costi d’esercizio medi dell’insegnamento per gruppo di settore e per studente. I costi medi corrispondono al valore medio dell’insegnamento degli ultimi due anni per i quali sono disponibili i dati secondo la contabilità analitica delle scuole universitarie. Nel determinare i valori l’Assemblea plenaria della CSSU può decidere di non prendere in considerazione scostamenti considerevoli o determinati valori estremi non giustificabili (Ordinanza CSSU sui costi di riferimento art. 7). Nel calcolo della media ponderata sono incluse tutte le università, tenendo conto delle loro dimensioni (numero di studenti).

In un’ulteriore fase, ai costi medi dell’insegnamento va aggiunta una quota dei costi della ricerca (supplemento per la ricerca) (art. 8 ordinanza CSSU sui costi di riferimento). La quota dei costi della ricerca non deve in ogni caso superare i costi d’esercizio della ricerca rimanenti delle scuole universitarie dopo la deduzione dei mezzi di terzi (= costi della ricerca dai quali vengono dedotti tutti i mezzi di terzi del FNS incl. overhead, di Innosuisse, dell’UE, di altri uffici federali, di privati, ecc.). Viene stabilita dall’Assemblea plenaria della CSSU per un periodo ERI e tiene conto delle caratteristiche delle università cantonali e delle SUP.

Per il 2021-2024, l’Assemblea plenaria della CSSU ha fissato i costi di riferimento per gruppo di settori di studio e per studente (università cantonali e SUP) come segue:

Universitäten: Referenzkosten pro Fachbereichsgruppe und Studierende 2021-2024
Fachhochschulen: Referenzkosten pro Fachbereichsgruppe und Studierende 2021-2024

3. Importo globale dei costi di riferimento

3.1 Introduzione

Il Consiglio delle scuole universitarie determina il fabbisogno di fondi pubblici per le università cantonali e le SUP, e dunque anche l’importo globale dei costi di riferimento (art. 42 LPSU), sulla base delle priorità e delle misure che ha deciso nel quadro del coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e della ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi. L’importo globale non deve in ogni caso superare i costi medi dell’insegnamento delle scuole universitarie sommati ai costi d’esercizio della ricerca rimanenti delle scuole universitarie dopo la deduzione dei mezzi di terzi (altrimenti si avrebbe una quota dei costi della ricerca del 100%; art. 9 cpv. 2 e 3 ordinanza CSSU sui costi di riferimento).

3.2 Calcolo dell’importo globale dei costi di riferimento

Il calcolo dell’importo globale dei costi di riferimento si articola in varie fasi e comprende le seguenti condizioni quadro finanziarie:

  • Costi medi dell’insegnamento: vengono calcolati sulla base dei costi dell’insegnamento per studente definiti per ogni gruppo di settori di studio. 
  • Quota dei costi della ricerca: il Consiglio delle scuole universitarie può adeguare la quota dei costi della ricerca sulla base delle priorità e delle misure che ha deciso nel quadro del coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e della ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; inoltre, per armonizzare l’importo globale dei costi di riferimento con la pianificazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni o con gli scenari finanziari - e solo a questo scopo - la quota dei costi della ricerca aggiunta ai costi di insegnamento può fungere da «aggiustamento» a livello matematico. L’adeguamento della quota della ricerca non ha alcuna influenza sui modelli di distribuzione dei sussidi di base. Inoltre, l’importo della quota della ricerca nei costi di riferimento non determina l’importo dei finanziamenti che le università stanziano per la loro capacità di ricerca. 
  • Previsioni relative agli studenti (scenario di riferimento) dell’Ufficio federale di statistica (UST): vengono utilizzate le previsioni più recenti.
  • Previsioni relative all’inflazione del gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni congiunturali: vengono utilizzate le previsioni più recenti.

= importo globale dei costi di riferimento

Per le università cantonali, dal calcolo per il periodo 2021-2024 risulta un importo globale dei costi di riferimento di 14’702 milioni di franchi; la Confederazione concede una quota fissa del 20 per cento, pari a 2'940.4 milioni di franchi, come sussidi di base per il periodo 2021-2024*.

Universitäten: Berechnung Gesamtbetrag Referenzkosten 2021-2024

Per le SUP, dal calcolo per il periodo 2021-2024 risulta un importo globale dei costi di riferimento di 7’719 milioni di franchi; la Confederazione concede una quota fissa del 30 per cento, pari a 2'315.7 milioni di franchi, come sussidi di base per il periodo 2021-2024*.

fachhochschulen_berechnung_gesamtbetrag_referenzkosten_2021_2024_it

I sussidi di base della Confederazione alle università cantonali e alle SUP sono considerati vincolati per ogni periodo ERI e possono quindi essere adeguati solo all’inflazione.


* I sussidi federali annuali di base e il totale indicati nella tabella possono differire dai crediti effettivamente approvati di anno in anno dall’Assemblea federale. Per le cifre attuali si veda il Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze .

Contatto

SEFRI, Urs Dietrich
Capounità
Sussidi di base e finanziamento di progetti
T +41 58 463 04 40

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