Sussidi di base secondo la LPSU
Nell’ambito dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi di base alle dieci università cantonali e alle sette scuole universitarie professionali (SUP) a copertura delle loro spese d’esercizio. Questi sussidi di base sono versati anche ad altri istituti accademici aventi diritto.
Considerazioni generali
I limiti di spesa separati per i sussidi di base alle università cantonali e alle SUP vengono richiesti dal Consiglio federale e approvati dalle Camere federali nell’ambito dei messaggi ERI, a cadenza quadriennale. I contributi sono ripartiti applicando criteri di calcolo basati sulle prestazioni. Le prestazioni di una scuola universitaria sono confrontate e messe in concorrenza con quelle delle altre scuole universitarie dello stesso tipo. Nell’ottica di un finanziamento di base, non sono considerate soltanto le prestazioni, ma anche gli oneri a carico delle scuole.
Università
Al netto del fondo di coesione, i sussidi sono costituiti da due parti, una destinata all’insegnamento (70%) e l’altra alla ricerca (30%). I sussidi per l’insegnamento sono attribuiti alle università in base al numero di studenti e di diplomi rilasciati. Per calcolare i contributi destinati alla ricerca, invece, si considerano i progetti del Fondo nazionale svizzero (FNS) e i progetti UE (programmi quadro di ricerca europei), da una parte secondo il volume dei fondi e, dall’altra, in base alla durata dei progetti (in mesi) e alle attività di ricerca. I fondi di terzi (Innosuisse e fonti pubbliche o private) vengono calcolati secondo il loro volume.
Scuole universitarie professionali (SUP)
Al netto del fondo di coesione, i sussidi di base alle SUP sono destinati all’insegnamento (85%) e alla ricerca (15%). I sussidi per l’insegnamento sono versati alle SUP in base del numero di studenti e di diplomi rilasciati. Per calcolare i contributi destinati alla ricerca, invece, si considerano per metà i fondi per la ricerca che le SUP ottengono dal Fondo nazionale svizzero (FNS), dai progetti UE (programmi quadro di ricerca europei), di Innosuisse e da altre fonti terze pubbliche o private. Per l’altra metà viene preso in considerazione il trasferimento di sapere (personale attivo nell’insegnamento, nella ricerca applicata e nello sviluppo).
Altri istituti accademici riconosciuti aventi diritto ai sussidi
Per quanto concerne gli altri istituti accademici, la LPSU prevede di considerarli alla stregua delle scuole universitarie (sussidi di base, p.es. la Fondazione Formation universitaire à distance). La LPSU offre in alternativa la possibilità di concedere loro un sussidio fisso non superiore al 45 per cento delle spese di gestione (art. 53 cpv. 2 LPSU, p.es. l’Institut de hautes études internationales et du développement IHEID). I sussidi fissi saranno concessi solo in casi eccezionali, ad esempio se con un finanziamento tradizionale (cioè basato sulle regole valide per le scuole universitarie) non può essere garantito l’adempimento delle prestazioni pubbliche di formazione e di ricerca riconosciute dalla Confederazione. Nel fissare l’importo dei sussidi, la SEFRI si basa sui principi emanati dal Consiglio delle scuole universitarie secondo l’articolo 53 capoverso 3 LPSU (RS 414.205.5).
UST: Finanziamento e costi della formazione universitaria