FAQ sull'esame complementare passerella
Risposte alle domande più frequenti sull’esame complementare passerella organizzato centralmente: preparazione all’esame, iscrizione, svolgimento dell’esame, sbocchi ad esame superato
Scuole di preparazione
In quanto autorità d’esame, la CSM non è coinvolta nella preparazione dei candidati e non esercita alcuna sorveglianza sulle scuole che offrono corsi di preparazione. Per questo motivo, la CSM non dà alcuna raccomandazione.
Preparazione da autodidatta
È possibile superare l’esame anche preparandosi da soli. Questa modalità di studio richiede tuttavia un impegno e una costanza nello studio notevoli. Un fattore determinante è rappresentato anche dalla formazione pregressa, ovvero dalle competenze e conoscenze acquisite in ambito scolastico o in altri contesti.
In linea di principio, consigliamo di prevedere all’incirca un anno di preparazione, come avviene nei licei riconosciuti che offrono l’esame internamente (p.es. il liceo cantonale di Bellinzona). La durata dipende tuttavia molto da fattori individuali quali le conoscenze e le competenze pregresse nelle materie d’esame e il tempo di studio effettivo a disposizione.
L’ampiezza delle materie da preparare è difficilmente conciliabile con un’attività lavorativa. Per molte persone, una ridotta attività lavorativa accessoria accanto allo studio è tuttavia fattibile.
Deve leggere attentamente l’ordinanza concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali e le direttive corrispondenti, disponibili sul nostro sito. Sul sito sono consultabili anche altri documenti importanti, di cui si raccomanda un’attenta lettura.
Gli argomenti e gli obiettivi d’esame sono formulati in modo preciso e vincolante nelle direttive. Gli esami si basano unicamente sulle direttive e non su altri testi scolastici. In linea di principio, può far capo al materiale didattico in uso nei licei. Si assicuri però che i contenuti siano compatibili e coprano tutte le richieste formulate nelle direttive.
La invitiamo a chiarire questa domanda con l’ufficio cantonale predisposto o con il datore di lavoro dei suoi genitori. Se necessario, possiamo rilasciare un documento che conferma la sua iscrizione agli esami.
Prove d’esame delle scorse sessioni
Sì. Le prove d’esame si possono consultare sul nostro sito. Per farlo occorre compilare e inviare l’apposito modulo di domanda .
No. Le tracce di correzione sono documenti ad uso interno degli esaminatori e non vengono pubblicate. Non è sempre possibile elaborare una traccia di correzione completa che includa soluzioni in grado di tenere in giusta considerazione tutto lo spettro di risposte possibili, soprattutto a domande aperte. Inoltre, non è possibile illustrare nei dettagli l’attribuzione dei punti a risposte incomplete o solo parzialmente corrette.
Iscrizione
Le date delle sessioni, i termini d’iscrizione e il link per iscriversi online sono pubblicati sul nostro sito. Le iscrizioni nel sistema online sono aperte circa sei settimane prima del termine e si chiudono a mezzanotte del giorno indicato come scadenza.
Entro il giorno lavorativo che segue il termine d’iscrizione, deve inviare per posta prioritaria, meglio se raccomandata, i documenti seguenti (fa stato il timbro postale):
- la domanda d’ammissione che riceve per email in formato pdf una volta chiusa definitivamente l’iscrizione nel sistema online;
- una foto recente in formato passaporto;
- una copia dell’attestato di maturità professionale o di maturità specializzata in tutte le sue parti, incluse le note ottenute;
- una copia recto-verso della sua carta d’identità o del suo passaporto.
Si può iscrivere a condizione che ci inoltri l’attestato al più tardi due settimane prima dell’inizio della sessione d’esame. Fino all’invio dell’attestato, la sua iscrizione sarà accettata con riserva. Le tasse sono a suo carico, anche nel caso in cui non dovesse essere ammesso all’esame per il mancato superamento dell’esame di maturità professionale o di maturità specializzata.
Ammissione all’esame
No, non possono essere ammessi. L’attestato di superamento dell’esame complementare passerella non configura un diploma a sè, ma ha valore unicamente in combinazione con un attestato di maturità professionale federale o con un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale. I titolari di altri tipi di diploma non possono quindi essere ammessi all’esame e non è possibile fare eccezioni.
Riconoscimento dei diplomi di lingua
No. Non è possibile farsi riconoscere certificazioni linguistiche. Deve affrontare l’esame integralmente, sostenendo anche le prove previste nella seconda lingua nazionale o in inglese.
Iscrizione presso differenti autorità d’esame
Sì, è possibile. Attenzione, però: giuridicamente, si tratta di una nuova iscrizione presso un’altra autorità d’esame e non di una ripetizione. Da un lato, ciò significa che le sono concessi altri due tentativi d’esame. Dall’altro, tenga presente che l’esame deve essere affrontato integralmente nelle cinque materie previste e che eventuali note pari o superiori al 5.0 ottenute presso il liceo cantonale di Bellinzona non sono considerate acquisite. Tenga anche presente che le opere letterarie nella materia «prima lingua nazionale» e nella materia «seconda lingua nazionale o inglese» sono specifiche all’esame organizzato centralmente e non sono necessariamente le stesse che ha portato all’esame del liceo cantonale di Bellinzona.
Domande di compensazione degli svantaggi
Le domande di compensazione degli svantaggi devono essere presentate almeno tre mesi prima del termine d’iscrizione alla sessione d’esame nella quale saranno applicate per la prima volta le misure richieste. Le domande presentate in ritardo saranno prese in considerazione per l’imminente sessione d’esame solo in casi eccezionali e motivati. Si metta in contatto al più presto con la direzione degli esami se non può rispettare la scadenza.
Le domande di compensazione degli svantaggi devono essere presentate tramite l’apposito modulo, scaricabile sulla pagina Compensazione degli svantaggi nell’ambito degli esami della Commissione svizzera di maturità CSM. Sulla pagina troverà anche tutte le informazioni necessarie sulla documentazione da presentare.
La compensazione degli svantaggi è una disparità di trattamento ammissibile per evitare che le persone affette da una disabilità diagnosticata risultino svantaggiate rispetto alle altre. Lo scopo dell’esame – accertare che i candidati posseggano la maturità necessaria per affrontare gli studi universitari – non può però venire meno. Ne consegue che la compensazione degli svantaggi si limita ad adeguamenti formali (p.es. tempo supplementare o un ambiente di lavoro povero di stimoli), ma non comporta in nessun caso una riduzione delle esigenze o una modifica dei criteri di valutazione.
Suddivisione dell’esame
L’esame organizzato centralmente può essere affrontato come esame completo in un’unica sessione oppure essere suddiviso su due sessioni. In quest’ultimo caso, la prima parte (“primo esame parziale”) comprende le materie nell’ambito delle scienze umane e sociali e delle scienze sperimentali, esaminate unicamente allo scritto. Nella seconda parte (“secondo esame parziale”) vengono invece esaminate, allo scritto e all’orale, le materie prima lingua italiano, seconda lingua nazionale o inglese e matematica. Un’altra suddivisione non è possibile.
Per il primo tentativo d’esame, deve obbligatoriamente iniziare con il primo esame parziale. Nel caso di una ripetizione, può scegliere di invertire la sequenza.
No. L’iscrizione non avviene automaticamente. Deve iscriversi di nuovo entro i termini prestabiliti.
Sì. Solo dopo aver portato a termine l’esame nel suo insieme è possibile stabilire se l’esame è superato o meno. Se gli altri criteri sono soddisfatti, con due insufficienze al massimo è possibile superare l’esame.
L’ordinanza attuale non fissa scadenze a questo proposito. Analogamente alle disposizioni sull’esame svizzero di maturità, raccomandiamo tuttavia di presentare il secondo esame parziale al più tardi un anno dopo aver presentato il primo.
Materiale autorizzato
I sussidi ammessi in ogni materia d’esame sono definiti nelle direttive. Ulteriori precisazioni sono contenute in un documento pubblicato sul nostro sito.
No. Tutti gli esami scritti si svolgono su carta. L’utilizzo di un computer (con connessione internet e correttore ortografico disattivati) può eventualmente essere autorizzato unicamente come misura di compensazione degli svantaggi.
Norme di superamento dell’esame e ponderazione delle note
Le norme di superamento sono definite all’articolo 11 dell’ordinanza e sono le seguenti:
- un totale di almeno 20 punti (ossia una media complessiva del 4.0);
- non più di due note inferiori al 4.0 e
- nessuna nota inferiore al 2.0.
No. Il criterio per cui sono ammesse due insufficienze al massimo si applica alla nota finale ottenuta in ognuna delle cinque materie d’esame. Nelle materie esaminate allo scritto e all’orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.
Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie. Tutte le note hanno lo stesso peso.
Ritiro dagli esami e assenza durante la sessione
Sì. È possibile ritirare la propria iscrizione senza fornire giustificazioni entro un termine che la direzione degli esami fissa di volta in volta e comunica ai candidati insieme alla conferma d’ammissione. In caso di ritiro entro il termine, solo la tassa d’iscrizione è dovuta.
Trascorso il termine fissato per il ritiro, è possibile ritirare la propria iscrizione senza conseguenze sull’esito dell’esame unicamente per ragioni mediche o di forza maggiore. In questo caso, la tassa d’iscrizione e metà tassa d’esame sono dovute.
In questi casi deve avvertire immediatamente la direzione o la segreteria degli esami e fornire entro 10 giorni un certificato medico o un altro documento che giustifichi l’assenza. Gli esami che non ha potuto sostenere possono essere recuperati al più presto nella sessione d’esame successiva. Non è prevista una sessione di recupero all’infuori delle sessioni ordinarie.
Ripetizione dell’esame
Sono concessi due tentativi d’esame. L’esame può dunque essere ripetuto una volta.
Se in una materia ha ottenuto una nota uguale o superiore a 5.0 non deve rifare l’esame. In tutti gli altri casi deve ripeterlo. Fanno stato le note finali ottenute nelle singole materie d’esame: se, ad esempio, nella prima lingua ha un 4.0 allo scritto e un 5.5 all’orale, ottiene una media arrotondata del 5.0 e non deve ripetere le due parti.
Per quanto riguarda l’esame nella prima lingua, le opere letterarie cambiano di sessione in sessione e sono valevoli per tutti i candidati. Nella seconda lingua nazionale o in inglese può invece mantere le opere scelte per il primo tentativo d’esame.
No. Per il secondo tentativo può scegliere di sostenere l’esame come esame completo oppure suddividerlo in due parti (primo e secondo esame parziale), indipendentemente dalla modalità che ha scelto per il primo tentativo.
No. Prima di affrontare una ripetizione, deve concludere il tentativo d’esame sostenendo il secondo esame parziale. Solo al termine del tentativo d’esame è possibile stabilire se l’esame è superato o meno. È possibile superare l’esame con due insufficienze al massimo, a condizione che gli altri criteri di superamento siano soddisfatti.
Comunicazione dei risultati e attestato
Dopo l’ultimo esame orale, l’esperto che l’ha seguita le comunica oralmente l’esito dell’esame. In caso di superamento riceve una conferma scritta. L’attestato di superamento viene inviato per posta circa due settimane dopo la conclusione della sessione. In caso di non superamento riceve una decisione per posta raccomandata circa due settimane dopo la conclusione della sessione.
I risultati le vengono comunicati per iscritto tramite posta circa due settimane dopo la conclusione della sessione.
Certificazione linguistica
No. Le esigenze d’esame nella seconda lingua nazionale o in inglese non sono definite secondo i criteri del QCER e non è possibile rilasciare un’equipollenza.
Studiare all’estero
Non è possibile dare una risposta precisa a questa domanda. In Svizzera, un attestato di superamento dell’esame complementare passerella, accompagnato da un attestato di maturità professionale federale o di maturità specializzata, dà diritto ad iscriversi all’università. All’estero, questo diritto non è dato: ogni università decide in modo autonomo se riconoscere o meno l’attestato. Se è sua intenzione studiare all’estero, le suggeriamo caldamente di informarsi per tempo presso gli uffici di immatricolazione.
Indice
- Scuole di preparazione
- Preparazione da autodidatta
- Prove d’esame delle scorse sessioni
- Iscrizione
- Ammissione all’esame
- Riconoscimento dei diplomi di lingua
- Iscrizione presso differenti autorità d’esame
- Domande di compensazione degli svantaggi
- Suddivisione dell’esame
- Materiale autorizzato
- Norme di superamento dell’esame e ponderazione delle note
- Ritiro dagli esami e assenza durante la sessione
- Ripetizione dell’esame
- Comunicazione dei risultati e attestato
- Certificazione linguistica
- Studiare all’estero
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Lucien Cosenza