Approvate le disposizioni d’esecuzione per il coordinamento e la promozione del settore universitario

Berna, 23.11.2016 - Il 1° gennaio 2017 entreranno in vigore le disposizioni della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) relative al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e ai sussidi federali versati alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali. Nella riunione del 23 novembre 2016 il Consiglio federale ha approvato la revisione totale dell’ordinanza concernente la LPSU.

L’entrata in vigore della LPSU del 30 settembre 2011 si articola in due fasi. Mentre le disposizioni sugli organismi comuni e sull’accreditamento sono in vigore dal 1° gennaio 2015, quelle sul coordinamento e sul finanziamento lo saranno a partire dal 1° gennaio 2017. Nella riunione del 23 novembre 2016 il Consiglio federale ha approvato la relativa ordinanza totalmente riveduta (O-LPSU), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2017. Nella nuova O-LPSU sono state integrate le disposizioni d’esecuzione relative ai sussidi federali secondo la LPSU.

Principi di finanziamento uniformi per università e scuole universitarie professionali

Dal 17 maggio al 30 agosto 2016 si è svolta la consultazione sulla revisione totale dell’O-LPSU. La maggioranza dei partecipanti ha accolto positivamente la revisione, in particolare i principi di finanziamento uniformi per le università cantonali e le scuole universitarie professionali (SUP). La nuova ordinanza disciplina nel dettaglio la procedura di diritto ai sussidi per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici. In base ai pareri emersi durante la consultazione il Consiglio federale ha inoltre introdotto una procedura semplificata per le scuole universitarie che hanno già ottenuto il diritto ai sussidi.

L’O-LPSU disciplina anche le disposizioni d’esecuzione relative alla ripartizione, al calcolo e al versamento dei sussidi di base: l’importo globale annuo per le università cantonali e le scuole universitarie professionali viene suddiviso in funzione delle loro prestazioni in materia d’insegnamento e di ricerca. I modelli di ripartizione e i criteri di calcolo differenziati rispettano le peculiarità di università e SUP (maggiore orientamento alla ricerca rispetto a maggiore orientamento alla pratica). Nelle università la quota di fondi per l’insegnamento sarà del 70 % e quella per la ricerca del 30 %, mentre nelle SUP l’85 % dei fondi sarà destinato all’insegnamento e il 15 % alla ricerca.

LO-LPSU contiene ora anche le disposizioni d’esecuzione relative ai sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative nonché ai sussidi per le infrastrutture comuni e disciplina i dettagli dei sussidi vincolati a progetti. Questi ultimi sono un importante strumento con cui la Confederazione e i Cantoni promuovono il coordinamento della politica universitaria. Inoltre, permettono di sostenere in maniera mirata le misure delle scuole universitarie che riguardano questioni di importanza nazionale come la carenza di personale qualificato, la promozione delle nuove leve, la specializzazione dei profili e le pari opportunità.

Nuove disposizioni d’esecuzione relative alle costruzioni universitarie

Parallelamente all’approvazione dell’O-LPSU da parte del Consiglio federale, il capo del DEFR Johann N. Schneider-Ammann ha firmato l’ordinanza sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie. Tale ordinanza disciplina i dettagli relativi al diritto ai sussidi, al calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e alla procedura concernente i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. Il testo entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituirà le direttive esistenti.


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