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Coordinamento del settore universitario

Dal 1968 la Confederazione contribuisce al finanziamento delle università cantonali e dal 1995 a quello delle scuole universitarie professionali. La legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) ha posto il finanziamento, e in particolare il coordinamento delle scuole universitarie su una base comune.

La LPSU, insieme al concordato cantonale sulle scuole universitarie e alla convenzione sulla cooperazione nel settore universitario tra la Confederazione e i Cantoni, attua l’articolo 63a della Costituzione federale. L’articolo sancisce che la Confederazione e i Cantoni provvedano congiuntamente al coordinamento di un settore universitario di elevata qualità e competitività, comprendente le università cantonali, i PF, le scuole universitarie professionali con le alte scuole pedagogiche, nonché altri istituti accademici.

Sulla base della LPSU e delle convenzioni a essa correlate sono stati creati organi comuni a Confederazione e Cantoni che garantiscono il coordinamento a livello nazionale e assicurano il controllo della qualità di tutte le categorie di scuole universitarie: la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU), ovvero l’organo supremo svizzero in materia di politica universitaria, la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) e il Consiglio svizzero di accreditamento. La LPSU attua inoltre quanto stabilito a livello costituzionale, ossia l’obbligo, per la Confederazione, di concedere contributi finanziari alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali sulla base di principi unitari, tenendo però conto delle peculiarità di entrambi i tipi di scuole universitarie.

La LPSU prevede tre tipi di sussidi: sussidi di base (che vengono assegnati a seconda delle prestazioni in materia di insegnamento e di ricerca), sussidi per investimenti edili e spese locative nonché sussidi vincolati a progetti (che permettono il cofinanziamento dei progetti di collaborazione di importanza nazionale).

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Scuole universitarie: Accreditamento

La legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) prevede l’accreditamento istituzionale obbligatorio per le scuole universitarie che utilizzano una delle denominazioni protette dalla legge.

Diplomi e titoli delle scuole universitarie svizzere

In Svizzera tutte le scuole universitarie e gli istituti accademici rilasciano diplomi e titoli conformi alla riforma di Bologna, secondo il sistema articolato in tre livelli: bachelor, master e dottorato. Il sistema di studi in tre livelli è descritto nel Quadro svizzero delle scuole universitarie (nqf.ch-HS). Un quadro delle qualifiche comprende le qualifiche rilasciate dal sistema formativo nazionale. I requisiti minimi richiesti per ogni livello di studio sono illustrati in base ad appositi descrittori.

Protezione e riconoscimento dei titoli

In Svizzera i titoli universitari sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili, ovvero l’ente responsabile della scuola universitaria risponde anche della protezione dei relativi titoli. Pertanto, la protezione dei titoli delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche è disciplinata dal diritto cantonale o intercantonale.

Ottenimento retroattivo del titolo scuola universitaria professionale (ORT)

Chi ha conseguito un diploma presso uno degli istituti ora sostituiti dalle scuole universitarie professionali (SUP) può, a determinate condizioni, fare richiesta alla SEFRI per l’ottenimento retroattivo di tale titolo (ORT). I titoli SUP conseguiti secondo il diritto anteriore restano protetti anche dopo la riforma di Bologna.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI