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Coordinamento del settore universitario

Dal 1968 la Confederazione contribuisce al finanziamento delle università cantonali e dal 1995 a quello delle scuole universitarie professionali. La legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) ha posto il finanziamento, e in particolare il coordinamento delle scuole universitarie su una base comune.

Protezione e riconoscimento dei titoli

In Svizzera i titoli universitari sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili, ovvero l’ente responsabile della scuola universitaria risponde anche della protezione dei relativi titoli. Pertanto, la protezione dei titoli delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche è disciplinata dal diritto cantonale o intercantonale.

Ottenimento retroattivo del titolo scuola universitaria professionale (ORT)

Chi ha conseguito un diploma presso uno degli istituti ora sostituiti dalle scuole universitarie professionali (SUP) può, a determinate condizioni, fare richiesta alla SEFRI per l’ottenimento retroattivo di tale titolo (ORT). I titoli SUP conseguiti secondo il diritto anteriore restano protetti anche dopo la riforma di Bologna.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI

Politica delle scuole universitarie