La SEFRI riconosce i titoli conseguiti nei Paesi terzi se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 69 e seguenti dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) nonché 55 e seguenti dell’ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU). Entrambe le ordinanze prevedono inoltre misure di compensazione in caso di differenze sostanziali tra le formazioni.
Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101)
Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU, RS 414.201)
Riconoscimento
Un titolo estero viene riconosciuto se tutti i seguenti requisiti sono soddisfatti:
- il livello di formazione è uguale;
- la durata della formazione è uguale;
- i contenuti sono paragonabili;
- il ciclo di formazione estero e la formazione precedente comprendono qualifiche pratiche o può essere dimostrata un’esperienza professionale nel settore.
Professioni regolamentate: provvedimenti di compensazione per cittadini di Stati terzi
Se dal confronto fra la formazione svizzera e quella estera emerge che i requisiti sopra elencati non sono tutti soddisfatti, la SEFRI può disporre provvedimenti di compensazione sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. Solo dopo aver portato a termine tali provvedimenti viene rilasciato il riconoscimento definitivo.