Titoli di Paesi terzi

La SEFRI riconosce i titoli conseguiti nei Paesi terzi se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 69 e seguenti dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) nonché 55 e seguenti dell’ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU). Entrambe le ordinanze prevedono inoltre misure di compensazione in caso di differenze sostanziali tra le formazioni.

Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101)

Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU, RS 414.201)

Riconoscimento

Un titolo estero viene riconosciuto se tutti i seguenti requisiti sono soddisfatti:

  • il livello di formazione è uguale;
  • la durata della formazione è uguale;
  • i contenuti sono paragonabili;
  • il ciclo di formazione estero e la formazione precedente comprendono qualifiche pratiche o può essere dimostrata un’esperienza professionale nel settore.

Professioni regolamentate: provvedimenti di compensazione per cittadini di Stati terzi

Se dal confronto fra la formazione svizzera e quella estera emerge che i requisiti sopra elencati non sono tutti soddisfatti, la SEFRI può disporre provvedimenti di compensazione sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. Solo dopo aver portato a termine tali provvedimenti viene rilasciato il riconoscimento definitivo.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/base-legale-per-il-riconoscimento-dei-diplomi/ordinanze.html