Brexit

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha comunicato l’intenzione di uscire dall’Unione europea (UE) ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’UE. Ciò significa che a partire dal 30 marzo 2019 l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non si applicherà più al Regno Unito. La SEFRI ha dunque negoziato un accordo tra la Svizzera e il Regno Unito al fine di garantire i diritti acquisiti e i diritti in via di acquisizione nell’ambito del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali una volta cessata l’applicazione dell’ALC. Il Consiglio federale ha approvato l’accordo il 19 dicembre 2018.

Al momento l’ALC tra Svizzera e Regno Unito è ancora in vigore e continuerà ad applicarsi per tutto il periodo di transizione che dovrebbe terminare il 31 dicembre 2020. Ciò nonostante questa fase transitoria non sarà garantita finché l’UE e il Regno Unito e non avranno ratificato l’accordo per l’uscita dall’Unione. Questa procedura non è ancora terminata.

In generale l’accordo tra Svizzera e Regno Unito garantisce i seguenti diritti nell’ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali estere:

  • la validità dei riconoscimenti avvenuti prima del termine dell’applicazione dell’ALC (grazie alle direttive europee riprese dall’ALC all’allegato III);
  • il proseguimento delle procedure di riconoscimento in corso al momento del termine della validità dell’ALC;
  • chi fosse ancora in formazione o non avesse ancora presentato domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali potrà farlo entro un periodo di quattro anni. In questo modo la domanda sarà esaminata secondo i criteri dell’ALC. In generale non è richiesta la residenza, quindi un cittadino svizzero che desideri far riconoscere il proprio diploma nel Regno Unito per lavoro non dovrà obbligatoriamente risiedervi per presentare domanda secondo le modalità dell’ALC. Terminato il periodo di quattro anni, il riconoscimento sarà disciplinato dal diritto nazionale o da un eventuale accordo futuro.

Che cosa cambia rispetto all’ALC?
Per chi è in possesso di un riconoscimento al momento in cui cessa l’applicazione dell’ALC non vi saranno cambiamenti in materia di riconoscimento delle qualifiche. Negli altri casi, in particolare per chi sta svolgendo una formazione, l’accordo tutela i diritti in via di acquisizione prevedendo un termine di quattro anni per richiedere un riconoscimento conforme all’allegato III ALC. Terminato questo periodo, in mancanza di un accordo sulla normativa futura, sarà applicato il diritto nazionale.
Nel settore dei servizi, se la professione è regolamentata, la procedura di dichiarazione (titolo II della direttiva 2005/36/CE) resta valida solamente se:

  • esiste un contratto scritto per la prestazione di servizi;
  • la prestazione di servizio è iniziata prima della cessazione degli effetti dell’ALC.

Incognite sulla normativa futura
In futuro non si esclude un accordo, tuttavia al momento non è possibile prevedere se gli eventi andranno in questa direzione. I professionisti che non godono ancora di diritti acquisiti sono invitati a tenersi regolarmente al corrente sull’evolversi della situazione.

Per maggiori informazioni riguardo all’accordo tra la Svizzera e il Regno Unito si consiglia di consultare le domande ricorrenti (FAQ) della Segreteria di Stato della migrazione.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/base-legale-per-il-riconoscimento-dei-diplomi/brexit.html