Responsabili della formazione professionale: Domande frequenti (FAQ)
Requisiti dei responsabili della formazione professionale
Il termine «responsabili della formazione professionale» comprende le seguenti categorie:
- formatori attivi in aziende di tirocinio;
- formatori attivi in corsi interaziendali e nelle scuole d’arti e mestieri;
- docenti di scuole professionali;
- docenti di materie professionali,
- docenti di cultura generale,
- docenti di educazione fisica nella formazione professionale,0
- docenti della maturità professionale;
- docenti delle scuole specializzate superiori.
Le informazioni sulla formazione pedagogico-professionale per responsabili della formazione professionale sono disponibili sulla pagina web Responsabili della formazione professionale.
- Per i formatori: formazione specifica qualificata, formazione pedagogico-professionale e due anni di pratica professionale;
- Per i docenti della formazione professionale di base e della maturità professionale: formazione specifica qualificata, formazione pedagogico-professionale e sei mesi di esperienza aziendale;
- Per i docenti delle scuole specializzate superiori: formazione specifica qualificata, formazione pedagogico-professionale.
Per pratica professionale si intendono almeno due anni di esercizio della professione in cui si desidera formare. Si tratta di un requisito per i formatori attivi in aziende di tirocinio e per i formatori attivi in corsi interaziendali e nelle scuole d’arti e mestieri.
L’esperienza aziendale serve per conoscere direttamente il mondo del lavoro ed è dunque indispensabile per una comprensione approfondita dei processi aziendali e della realtà lavorativa di persone in formazione e studenti. Per i docenti della formazione professionale l’esperienza aziendale costituisce un requisito.
Per svolgere un ciclo di formazione per formatori è necessario aver conseguito un attestato federale di capacità (AFC) e vantare due anni di pratica professionale nel campo in cui si intende formare.
Esistono due formati equivalenti: 100 ore di studio o 40 ore di corso. Al termine delle 100 ore di studio si consegue un diploma riconosciuto a livello federale, mentre con le 40 ore di corso si ottiene un certificato riconosciuto.
Occorre aver conseguito un titolo della formazione professionale superiore. Di norma, per svolgere una formazione pedagogico-professionale è necessario lavorare già come docente. Nel seguente documento troverete un elenco dei cicli di formazione riconosciuti dalla SEFRI:
È responsabilità degli istituti di formazione riconosciuti verificare se le qualifiche professionali dei candidati soddisfano i requisiti del programma quadro d’insegnamento per la maturità professionale. Ulteriori informazioni sono contenute nelle Guida sulla qualifica dei docenti di materie della maturità professionale (PDF, 284 kB, 01.05.2015).
No. Se si è già in possesso di un’abilitazione all’insegnamento per l’educazione fisica nella scuola dell’obbligo, per poter insegnare la stessa materia nella formazione professionale di base vanno svolte 300 ore di formazione pedagogico-professionale. È inoltre necessario possedere una qualifica supplementare in educazione fisica per un totale di 68 crediti ECTS. L’ambito e i contenuti di questa qualifica si basano sul documento Abilitazione all’insegnamento dell’educazione fisica nella formazione professionale di base (PDF, 359 kB, 06.12.2018).
Formazioni pedagogico-professionali
No, tutti gli istituti di formazione che offrono cicli di formazione pedagogico-professionali devono far riconoscere i propri cicli dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). L'elenco dei corsi riconosciuti viene aggiornato regolarmente e pubblicato nel seguente documento.:
A seconda del profilo dei responsabili della formazione professionale, la durata si situa fra le 100 e le 1800 ore di studio. I programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale (PDF, 1 MB, 01.03.2025) precisano la durata e i contenuti dei cicli di formazione pedagogico-professionali.
Un credito ECTS corrisponde a 30 ore di studio. La disposizione secondo cui i resti devono essere arrotondati per eccesso (art. 42 cpv. 2 ordinanza sulla formazione professionale [OFPr]) deve essere interpretata come segue: le ore di studio in eccesso non possono essere accreditate o il loro numero deve essere aumentato in modo da raggiungere il punto di credito immediatamente superiore.
Le ore di corso si basano sul principio dell’insegnamento in presenza, mentre le ore di studio si riferiscono sia alle lezioni in presenza che allo studio autonomo, alle escursioni, alla pratica, alle procedure di qualificazione, ecc.
La formazione pedagogico-professionale dei responsabili della formazione professionale si basa sulla situazione a scuola e sul posto di lavoro. Nei programmi quadro d’insegnamento (PDF, 1 MB, 01.03.2025) sono definiti i seguenti obiettivi formativi:
- Obiettivo formativo 1: definire il rapporto con le persone in formazione e/o gli studenti come processo interattivo;
- Obiettivo formativo 2: pianificare, svolgere e verificare le unità formative e di apprendimento secondo i piani di formazione e i programmi quadro d’insegnamento;
- Obiettivo formativo 3: stimolare le persone in formazione e/o gli studenti, valutare i risultati dell’apprendimento e del lavoro;
- Obiettivo formativo 4: rilevare il contesto giuridico, sociale e consulenziale della formazione professionale di base e interagire con lo stesso;
- Obiettivo formativo 5: riflettere sul proprio lavoro e cooperare con i colleghi.
In aggiunta, per i docenti di cultura generale:
- Obiettivo formativo 6: rilevare i contenuti delle due aree d’apprendimento «Lingua e comunicazione» e «Società» e contestualizzarli in modo specifico alla professione.
Convalida ed equivalenze
No, solo gli istituti di formazione riconosciuti (vedi documento qui sotto) dalla SEFRI possono rilasciare abilitazioni all’insegnamento.
Sì. Ai sensi dell’articolo 44 capoverso 2 OFPr, la formazione con 40 ore di corso è equivalente alla qualifica pedagogico-professionale con 100 ore di studio.
Occorre rivolgersi all’operatore del corso. I Cantoni sono competenti per i corsi di 40 ore.
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha pubblicato le Raccomandazioni per la convalida delle formazioni pedagogico-professionali (PDF, 52 kB, 08.02.2016), che si limitano però a un confronto fra i titoli. La formazione continua e l'esperienza devono essere valutate separatamente e possono portare a convalide più ampie. A decidere in merito alla convalida delle competenze sono in ultima istanza gli istituti di formazione.
Per insegnare nell’ambito della maturità professionale è necessario un diploma universitario nella materia di insegnamento. Le Raccomandazioni per la convalida delle formazioni pedagogico-professionali (PDF, 52 kB, 08.02.2016) forniscono informazioni sulle qualifiche pedagogico-professionali supplementari, limitandosi però a un confronto fra i titoli. La formazione continua e l’esperienza devono essere valutate separatamente e possono portare a convalide più ampie. A decidere in merito alla convalida delle competenze sono in ultima istanza gli istituti di formazione.
No. Il diploma di docente SSS a titolo accessorio non prevede alcuna pratica aziendale e autorizza l’insegnamento agli adulti, mentre il diploma per docenti delle conoscenze professionali a titolo accessorio autorizza l’insegnamento ai giovani. Le Raccomandazioni per la convalida delle formazioni pedagogico-professionali (PDF, 52 kB, 08.02.2016) forniscono informazioni sulle qualifiche pedagogico-professionali supplementari, limitandosi però a un confronto fra i titoli. La formazione continua e l’esperienza devono essere valutate separatamente e possono portare a convalide più ampie. A decidere in merito alla convalida delle competenze sono in ultima istanza gli istituti di formazione.
No. In tal caso si applicano i requisiti minimi per i docenti della formazione professionale di base: formazione specifica, formazione pedagogico-professionale e sei mesi di esperienza aziendale. I programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale (PDF, 1 MB, 01.03.2025) forniscono dettagli sui singoli cicli di formazione pedagogico-professionale.
Inoltre, la SEFRI ha emanato raccomandazioni (PDF, 135 kB, 02.03.2023) per la convalida di formazioni metodico-didattiche, che si limitano però a un confronto fra i titoli. La formazione continua e l’esperienza devono essere valutate separatamente e possono portare a convalide più ampie. A decidere in merito alla convalida delle competenze sono in ultima istanza gli istituti di formazione.
La pedagogia professionale si differenzia dalla pedagogia generale attraverso l’applicazione diretta nel mondo del lavoro e nella pratica professionale di quanto appreso. Il collegamento con il mondo del lavoro non avviene solamente attraverso lo stage pratico di sei mesi (esperienza aziendale) che dev’essere svolto da ogni insegnante, ma anche dal possesso di particolari conoscenze pedagogiche.
L’insegnamento al livello secondario I è di competenza della Conferenza delle direttrici e dei direttori della pubblica educazione (CDPE).
La SEFRI ha emanato delle raccomandazioni (PDF, 135 kB, 02.03.2023) in merito al riconoscimento – per formazioni metodico-didattiche – delle formazioni per adulti (certificato FSEA, attestato FSEA, responsabile di formazione dipl., formatore aziendale dipl., formatore degli adulti dipl. SSS) e di altre formazioni pedagogiche (insegnante di scuola primaria, secondaria e del liceo). Le raccomandazioni si limitano però a un confronto fra i titoli. La formazione continua e l'esperienza devono essere valutate separatamente e possono portare a convalide più ampie.
La disposizione permette ai Cantoni, in qualità di datori di lavoro, di assumere persone per esigenze specifiche anche se non soddisfano tutte le condizioni professionali. L’equivalenza disciplinare è di competenza cantonale e non porta ad alcun titolo riconosciuto.
Sì, dato che in questo caso si tratta del requisito minimo per la professione. Eventualmente potrebbero esistere delle formazioni continue che si avvicinano al concetto di «qualifica equivalente». In un caso del genere, spetta ai Cantoni definire eventuali requisiti specifici aggiuntivi e stabilire l’equivalenza disciplinare.
No, i moduli FSEA non sono formazioni pedagogico-professionali, bensì corsi per la formazione degli adulti. Non essendo incentrati sulla formazione professionale, occorre svolgere un ciclo di formazione pedagogico-professionale.
Per chi dispone già di un attestato FSEA è possibile che vengano convalidati alcuni moduli (cfr. Raccomandazioni per la convalida delle formazioni metodico-didattiche (PDF, 135 kB, 02.03.2023)).
Il diploma conseguito è un diploma di insegnante riconosciuto a livello federale. Per i responsabili della formazione professionale i diplomi vengono rilasciati dall’istituto di formazione, non dalla SEFRI.
Per la formazione pedagogico-professionale è possibile, in determinati casi, farsi convalidare le prestazioni di formazione già svolte. Le informazioni sono disponibili nelle Raccomandazioni per la convalida delle formazioni pedagogico-professionali (PDF, 52 kB, 08.02.2016). Non è però possibile farsi riconoscere i crediti di una formazione pedagogico-professionale per un bachelor o un master universitario, dato che la formazione pedagogico-professionale non è parte del sistema di Bologna.
Diplomi esteri
Su riconoscimento.swiss è possibile far riconoscere il proprio titolo e attestarne in questo modo l’equivalenza con quello svizzero.
A livello formale, i requisiti minimi sono soddisfatti se è stata svolta anche un’esperienza aziendale di almeno sei mesi. Riguardo alle materie che si possono insegnare, raccomandiamo di consultare la Guida sulla qualifica dei docenti di materie della maturità professionale (PDF, 284 kB, 01.05.2015).
No, il livello C2 è richiesto solamente per la lingua nazionale in cui si svolge l’insegnamento.
Attività a titolo principale e attività a titolo accessorio
Esercitano un’attività di formazione a titolo accessorio nel rispettivo settore le persone che lo fanno a complemento della loro attività professionale. L’attività di formazione deve essere inferiore al 50 per cento dell’orario di lavoro settimanale nella professione principale.
La legge non opera alcuna distinzione fra ore di lezione e ore in senso stretto. In questo contesto, un’ora di lezione equivale a un’ora di 60 minuti. La formazione pedagogico-professionale deve essere svolta entro cinque anni dall’assunzione.
No, è prevista un’attività accessoria solamente per i formatori nei corsi interaziendali e nelle scuole d’arti e mestieri, per i docenti di conoscenze professionali e per quelli delle scuole specializzate superiori.
I docenti di cultura generale, della maturità professionale e per i docenti di educazione fisica della formazione professionale di base devono soddisfare i requisiti dei rispettivi programmi quadro d’insegnamento (PDF, 1 MB, 01.03.2025), indipendentemente dal grado di occupazione.
Fino al 50 per cento del tempo lavorativo settimanale, i docenti di conoscenze professionali sono considerati docenti a titolo accessorio. Con una percentuale maggiore l’insegnamento diventa attività principale ed è necessario conseguire la formazione per docenti a titolo principale (1800 ore).
Progetto di revisione dei programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale
Si tratta innanzitutto di un adeguamento. Entrati in vigore nel 2011 e rivisti nel 2015, i programmi quadro d’insegnamento (PQI) si sono rivelati uno strumento efficace, che necessita però di modifiche sotto diversi punti di vista, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione, il raggruppamento dei cicli di formazione e gli obiettivi formativi. Infatti, dal 2015 in poi sono stati creati molti nuovi cicli di formazione e le procedure di vigilanza hanno permesso di constatare il livello di conformità o di non conformità dei programmi quadro con la prassi degli istituti di formazione e degli apprendisti. I cambiamenti intervenuti sul piano sociale, formativo, pedagogico e didattico, anch’essi legati alla digitalizzazione, hanno modificato questa prassi.
Sì. I programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale (PDF, 1 MB, 01.03.2025) si applicano a partire dal 1° marzo 2025.
Le specificità dei programmi di formazione, in particolare per la formazione dei formatori attivi in aziende di tirocinio, sono state chiaramente identificate e discusse con i partner. Gli obiettivi di formazione, i contenuti e gli standard sono stati aggiornati e ottimizzati. Sono stati integrati gli sviluppi nell'area della digitalizzazione e le considerazioni sui temi trasversali. La complessità è stata ridotta: i programmi quadro a titolo principale e a titolo accessorio sono stati riassunti e presentati in una tabella. Il programma quadro per i docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base con abilitazione all’insegnamento liceale (300 ore di studio) è ora presentato come programma quadro separato.
I documenti più importanti del progetto sono disponibili sul sito web dell'iniziativa formazione profesionnale 2030.
Sì, il progetto «Revisione dei programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale» rientra in questa iniziativa ed è seguito dalla Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP), che funge da organismo di coordinamento.
In quanto promotori del progetto, i responsabili della SEFRI hanno collaborato e collaborano direttamente ad altri progetti di FP2030, ovvero:
- «Forme di insegnamento e di apprendimento digitali nel riconoscimento dei cicli di formazione»
- «Potenziamento delle competenze formative delle aziende»
Inoltre, hanno a che fare con i seguenti progetti:
Conformemente all’articolo 49 dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), l’emanazione dei programmi quadro d’insegnamento compete alla SEFRI. Pertanto l’organismo responsabile del progetto è la SEFRI.
Per la riuscita del progetto sarà essenziale il coinvolgimento delle parti interessate, che avverrà in diverse forme:
- consultazione degli organi rappresentativi;
- informazione dei gruppi interessati;
- partecipazione a workshop e gruppi di lavoro;
- collaborazione all’analisi delle tematiche specifiche.
Un’istanza specializzata composta da rappresentanti delle alte scuole pedagogiche di Zurigo, San Gallo, Lucerna e della SUFFP ha seguito da vicino la terza fase del progetto.
La SEFRI ha incaricato l’Alta scuola pedagogica di Zurigo (PHZH) e la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) di svolgere uno studio scientifico sulle forme di insegnamento e di apprendimento digitali nel riconoscimento dei cicli di formazione. Lo studio è attualmente disponibile: Forme di insegnamento e di apprendimento digitali.
Coinvolgere i rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro (oml), i Cantoni e gli istituti di formazione garantisce che le modifiche previste tengano conto sia delle esigenze locali sia di quelle del mondo economico.
Conformemente all’articolo 51 capoverso 1 dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), la SEFRI è competente per i cicli di formazione nazionali. Gli altri cicli, tra cui quelli di 40 ore, sono di competenza dei Cantoni.
Dalle varie consultazioni svolte finora è emerso che il ciclo di 40 ore per i formatori attivi nelle aziende di tirocinio dovrebbe figurare nel documento che raggruppa i PQI dei responsabili della formazione professionale. Pertanto, abbiamo previsto di collaborare con gli organi competenti a livello cantonale al fine di armonizzare le modifiche che potrebbero avere un impatto su questi cicli di formazione.