Riconoscimento dei diplomi in ambito accademico

Il riconoscimento accademico dei diplomi universitari, necessario per poter continuare gli studi, è diverso dal riconoscimento finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro, disciplinato nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Chi desidera proseguire gli studi in un altro Paese deve rifarsi alla Convenzione di Lisbona:

Convenzione n. 165 dell' 11 aprile 1997 sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea

Il riconoscimento accademico dei diplomi al fine di proseguire gli studi all’estero è regolamentato da accordi bilaterali fra la Svizzera e i singoli Stati. Con i Paesi confinanti la Svizzera ha stipulato gli accordi riportati qui di seguito.

Germania

Nel 1994 è stato concluso un accordo concernente il riconoscimento dei diplomi universitari con la Germania. Il 16 aprile 2002 è stata ratificata una modifica che prevede anche il riconoscimento dei diplomi SUP.

Accordo con la Germania

Italia

L’Accordo con l’Italia è stato firmato il 7 dicembre 2000 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2001. Per immatricolarsi presso un’università o un politecnico in Italia i titolari di un diploma di una scuola universitaria professionale svizzera devono soddisfare gli stessi requisiti validi per immatricolarsi presso le università e i politecnici svizzeri.

Accordo con l'Italia

Francia

Dal 1994 esiste un Accordo fra Francia e Svizzera, fra le Conferenze dei rettori delle università, per il riconoscimento reciproco degli studi universitari (Accord de Nice). Nel 2008 l’accordo è stato rinnovato ed esteso in Svizzera alle SUP e alle alte scuole pedagogiche, in Francia alle scuole d’ingegneria.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/base-legale-per-il-riconoscimento-dei-diplomi/accordo-sul-riconoscimento-dei-diplomi-in-ambito-accademico.html